L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente intende evidenziare al Parlamento e al Governo, nell’esercizio della propria funzione consultiva e di segnalazione di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le forti criticità per il sistema nazionale in relazione alla situazione di crisi dei sistemi energetici legata ai prezzi estremamente elevati raggiunti sui mercati all’ingrosso, in particolare negli ultimi giorni, per effetto dell’ormai conclamato uso del gas quale strumento di pressione sulle economie europee.
Questo rende necessari interventi straordinari, nel cui ambito si inquadra il recente intervento dell’Autorità di modifica del meccanismo di formazione dei prezzi del servizio di tutela del gas naturale a partire dal prossimo mese di ottobre, a cui dovrebbero accompagnarsi interventi nel mercato nazionale ed europeo del gas naturale finalizzati al riequilibrio della domanda e dell’offerta, al contenimento dei prezzi e relativi all’assetto del sistema.
1 ELEMENTI DI CONTESTO
1.1 L’attuale contesto di guerra ha determinato una situazione congiunturale di forte tensione, a livello nazionale e comunitario, sui mercati dell’energia, in particolare di quello del gas naturale, con prezzi nei mercati all’ingrosso che hanno superato i 200 €/MWh (più del doppio dei prezzi, già molto elevati, registrati nei mesi precedenti e pari a circa dieci volte i prezzi medi degli ultimi cinque anni) sia nelle quotazioni spot sia in quelle a termine relative ai prossimi sei mesi.
1.2 Con specifico riferimento ai clienti domestici, gli attuali criteri di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela gas (spesso presi a riferimento anche nei contratti di mercato libero) prevedono che la componente CMEM a copertura dei costi di approvvigionamento sia aggiornata trimestralmente sulla base della media dei prodotti forward presso l’hub TTF quotati nel secondo mese antecedente l’inizio del trimestre in cui si applica (per il quarto trimestre, quindi, nel mese di agosto).
1.3 In ragione dell’attuale andamento dei prezzi del mercato all’ingrosso, per il trimestre ottobre – dicembre 2022, è atteso, laddove dovessero mantenersi i livelli delle quotazioni degli ultimi giorni, un ulteriore incremento delle bollette per le famiglie, stimabile oggi di oltre il 100% rispetto al trimestre in corso. Pur in presenza dei previsti interventi da parte del Governo a riduzione di tali variazioni, questi non potrebbero evitare variazioni mai verificatesi dei costi. Tali costi risulterebbero difficilmente sostenibili per tutti i consumatori, non solo domestici, con potenziali ripercussioni sulla tenuta dell’intera filiera. In tale drammatico scenario, inoltre, la concentrazione nel mese di agosto degli approvvigionamenti di gas naturale per la fornitura dei clienti in tutela per il trimestre ottobre – dicembre 2022, data la situazione di ridotta liquidità dei prodotti forward, potrebbe creare una ancor più elevata volatilità e un ulteriore incremento dei prezzi.
1.4 La forte incertezza circa la disponibilità effettiva di un’adeguata offerta di gas naturale per il prossimo inverno unitamente a prezzi elevati sta comportando, tra l’altro, difficoltà per gli esercenti la vendita a reperire sui mercati all’ingrosso i volumi necessari per soddisfare la domanda, inclusa quella per uso domestico e, per molti clienti finali, a concludere contratti di fornitura per il prossimo anno termico (a partire dal 1° ottobre). Questa difficoltà a trovare sufficienti volumi di gas all’ingrosso, segnalate all’Autorità da grandi consumatori gas, singoli operatori, e dalle associazioni che li rappresentano, fanno presagire una potenziale crescita dei casi di attivazione del servizio di default trasporto, volto a garantire transitoriamente la disponibilità di gas per i venditori rimasti senza un fornitore all’ingrosso, nonché di un successivo trasferimento massivo dei clienti finali nei servizi di ultima istanza (servizio di fornitura di ultima istanza e servizio di default distribuzione). L’eventuale default dei venditori (come, peraltro, già avvenuto in diversi Paesi europei) si ripercuoterebbe sull’equilibrio economico finanziario del sistema producendo un aumento dei costi da socializzare a carico della generalità dei clienti finali, per effetto delle risoluzioni dei contratti di bilanciamento o di distribuzione degli operatori e/o dell’aumento della morosità dei clienti finali. Situazioni analoghe si sono già verificate nello scorso inverno e hanno comportato uno squilibrio del sistema per alcune centinaia di milioni di euro che potrebbero richiedere una socializzazione.
1.5 Rispetto alle forti criticità sopra delineate, il Consiglio europeo, in esito alle riunioni del 30 e 31 maggio 2022 e del 23 e 24 giugno 2022, ha invitato la Commissione europea a esaminare le modalità per contenere l’aumento dei prezzi dell’energia, compresa l’ipotesi di introdurre tetti temporanei ai prezzi del gas naturale che dovrebbero essere presentate nell’autunno 2022.
1.6 L’estrema problematicità della situazione ha indotto, come noto, la Commissione a presentare, il 20 luglio scorso, alcune proposte per il coordinamento e la riduzione della domanda di gas in tutta Europa contenute nel pacchetto denominato “Risparmiare gas per un inverno sicuro”. Nella riunione straordinaria del 26 luglio il Consiglio dei ministri dell’energia ha raggiunto un accordo politico sulla proposta, ivi contenuta, di un Regolamento, da adottarsi ai sensi della procedura straordinaria per crisi dell’articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea*, per la riduzione della domanda di gas del 15% nel periodo compreso tra il 1º agosto 2022 e il 31 marzo 2023 per tutti gli Stati membri, la cui pubblicazione è prevista nella prima metà di agosto. L’utilizzo di tale procedura straordinaria testimonia ulteriormente la gravità del momento e l’esigenza di interventi urgenti sul lato della domanda in vista del prossimo inverno. La medesima è stata, infatti, utilizzata in passato in Europa solo in occasione della crisi finanziaria del 2008 e degli interventi di solidarietà adottati dalla UE per la pandemia da Covid 19.
2 L’INTERVENTO DELL’AUTORITÀ
2.1 In considerazione dell’ulteriore recente aggravarsi del contesto dei prezzi del mercato all’ingrosso e delle criticità sopra richiamate, l’Autorità è intervenuta in via di urgenza, con la deliberazione 374/2022/R/gas, per modificare le modalità di determinazione del prezzo nel servizio di tutela del gas naturale, prevedendone in particolare l’allineamento alle quotazioni del prodotto day-ahead (prezzo che si forma giornalmente con riferimento al gas con consegna il giorno successivo al punto di scambio virtuale italiano) del mercato italiano del gas naturale. Il riferimento al prezzo spot comporta un superamento del riferimento alle quotazioni presso l’hub TTF e un aggiornamento delle condizioni economiche del servizio su base mensile anziché trimestrale.
2.2 Pur nella consapevolezza delle problematiche connesse a una più frequente variazione dei prezzi di tutela, l’intervento richiamato, anche se non permette di intervenire strutturalmente sui livelli elevati dei prezzi di mercato, persegue, tuttavia, alcuni obiettivi rilevanti a tutela dei clienti finali.
2.3 In primo luogo, l’intervento descritto facilita il reperimento sui mercati all’ingrosso dei volumi necessari per soddisfare la domanda per uso domestico nel prossimo anno termico, grazie alla riduzione dei rischi oggi imputabili al differenziale tra le quotazioni forward utilizzate per l’attuale determinazione delle condizioni di tutela (ovvero nel mercato libero in presenza di offerte a sconto rispetto alle condizioni di tutela) e il prezzo spot a cui è possibile approvvigionare la parte di consumi non prevedibile nel mese di agosto in vista dell’inverno. L’adozione di un analogo indice di prezzo per le condizioni economiche applicate ai clienti finali e per le condizioni dei servizi di default trasporto e dei servizi di ultima istanza dei clienti finali favorisce il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della filiera, contenendo così il rischio di costi da socializzare a carico della generalità dei clienti finali.
2.4 In secondo luogo, tale intervento permetterà di trasferire ai clienti finali, nel corso del prossimo trimestre, gli effetti di eventuali iniziative di contenimento dei prezzi delle commodity energetiche a livello europeo, come i tetti al prezzo del gas naturale nel mercato all’ingrosso attualmente allo studio della Commissione europea. Ciò in quanto, i predetti interventi potrebbero intervenire successivamente al mese di agosto ma in tempo per essere efficaci nel prossimo periodo invernale e, quindi, non potrebbero avere un effetto nel brevissimo periodo sulle quotazioni medie utilizzate alla base della determinazione del prezzo del servizio di tutela per il quarto trimestre qualora fossero confermate le attuali modalità di determinazione della componente CMEM. Di converso, con la nuova metodologia di fissazione di tale componente, la traslazione degli effetti di mitigazione del prezzo sarebbe immediata.
2.5 L’Autorità intende, a tal proposito, rafforzare il puntuale e regolare monitoraggio nei mercati all’ingrosso della disponibilità di offerte e di volumi di gas necessari a soddisfare la domanda e a individuare le possibili ulteriori azioni a livello regolatorio o normativo per ridurre ulteriormente i rischi sopra richiamati.
3 ULTERIORI MISURE IN RELAZIONE ALLE CRITICITÀ LEGATE AGLI ELEVATI PREZZI DEL GAS NATURALE
3.1 L’intervento adottato dall’Autorità consente, come illustrato, di trasferire immediatamente ai consumatori gli effetti degli eventuali ulteriori interventi che dovessero essere adottati a livello nazionale e, soprattutto, europeo, finalizzati a contenere i prezzi nel mercato all’ingrosso alla luce del recente e significativo trend di crescita dei medesimi verso livelli che si rivelerebbero insostenibili per la generalità dei consumatori, per il corretto funzionamento dei mercati energetici e, in ultima analisi, per la competitività del Paese.
3.2 Tali possibili interventi divengono di drammatica urgenza in considerazione dell’approssimarsi della stagione invernale e degli attuali livelli di prezzo che destano forti preoccupazioni per la tenuta del sistema nazionale energetico e produttivo.
3.3 Risulta, pertanto, fondamentale attuare misure volte a ripristinare un equilibrio tra domanda e offerta attraverso, da un lato, la riduzione della domanda su base volontaria da perseguire anche con apposite e indifferibili campagne di comunicazione, come già attuato con buoni risultati in altri Paesi europei, e dall’altro, attraverso l’identificazione di meccanismi per la gestione di interventi di contenimento della domanda in caso di emergenza.
3.4 Tali misure dovrebbero essere considerate congiuntamente all’introduzione di tetti temporanei ai prezzi all’ingrosso del gas naturale nel mercato europeo.
3.5 Infine, l’Autorità ritiene opportuna – come già segnalato in numerose sedi istituzionali – una proroga del termine di rimozione della tutela di prezzo per i clienti domestici nel settore del gas naturale, attualmente previsto all’1° gennaio 2023, allineandolo con la data di rimozione del servizio di maggior tutela del settore elettrico, nelle more del completamento delle procedure per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici.
3.6 Ciò consentirebbe tra l’altro di estendere l’efficacia degli interventi già adottati e di prevedere l’istituzione di un soggetto che svolga la funzione di approvvigionatore nazionale per la fornitura ai clienti aventi diritto al servizio di tutela a cui tutti i venditori che, non disponendo di un fornitore all’ingrosso, possano chiedere di essere forniti a condizioni definite dall’Autorità.
3.7 In relazione alle proposte sopra richiamate, giova ricordare che anche l’intervento emergenziale relativo alla riduzione della domanda di gas naturale, proposto dall’Unione europea il 20 luglio scorso e finalizzato ad affrontare le criticità dei mercati, verrà adottato per un periodo di due anni per consentirne un’efficace azione.
* L’articolo 122 TFUE prevede che “il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia”.